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Pensione di Invalidità civile
Il riconoscimento dell'invalidità civile prevede una serie di adempimenti burocratici alquanto lunghi, le persone che ritengono di essere in una condizione svantaggiosa per motivi gravi di salute o menomazioni fisiche, possono richiedere il riconoscimento dello "status" di invalido civile.
L'invalidità civile viene riconosciuta parzialmente o totalmente ed è espressa in termini percentuali: invalido 40%, invalidità al 100% etc. Se la patologia comporta nel tempo un peggioramento delle condizioni di vita della persona, bisogna chiedere un "aggravamento" dell'invalidità (in termini %), questo potrebbe portare a dei benefici in termini di agevolazioni concesse dalle leggi (si può presentare richiesta di visita di aggravamento presso l'asl di competenza utilizzando lo stesso modulo compilato nella richiesta di prima istanza e barrando la casella "aggravamento").
Tale richiesta va documentata con certificati medici che la Commissione Medica per l'invalidità civile presso l'ASL di residenza dovrà valutare preliminarmente prima di chiamare l'interessato a visita di controllo (ricordatevi di allegare anche il "decreto" di invalidità avuto in precedenza).
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 100% da diritto a percepire la "pensione di invalidità" (al di sotto di questa soglia e per una percentuale compresa tra il 74% e il 99%, si ha invece diritto ad un "assegno mensile di assistenza per invalidi parziali", il cui importo mensile può essere lo stesso di quello erogato per la pensione, ma prevede un limite di reddito minore: euro 4.171,44 per il 2007).
Se l'invalido totale viene inoltre riconosciuto "con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore", si ha diritto a percepire anche "l'indennità di accompagnamento".
Lindennità di accompagnamento, al contrario della pensione di invalidità (il cui limite di reddito personale annuo è per il 2007 di 14.256,92 euro) non è legata al reddito (non contribuisce alla formazione del reddito essendo destinata teoricamente a persona terza impegnata nell'assistanza al disabile).
La quantificazione percentuale dell'invalidità viene effettuata riferendosi al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 2002 ed alle relative "tabelle di riferimento" che indicano per ciascuna menomazione o patologia un valore di riferimento.
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