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LA DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI FONDI PENSIONE



Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Con il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è entrato in vigore un nuovo regime fiscale di tassazione dei contributi destinati alle forme pensionistiche complementari.

Al generalizzato ampliamento della platea dei destinatari, della previdenza complementare, il legislatore fa conseguire un’estensione del diritto alla deduzione dei contributi versati riscrivendo il testo dell’art. 10, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale prevede che: …”i contributi versati alla previdenza complementare siano deducibili dal reddito complessivo alle condizioni e nei limiti previsti dal citato articolo 8 del Decreto…...”.

Il tetto di deducibilità è fissato nella misura di euro 5.164,57 (artt. 8, comma 4 del Decreto, e 10 comma 1, lettera e-bis del TUIR, come modificato dall’art. 21, comma 2, del Decreto) e, per i lavoratori dipendenti, viene soppressa la condizione del versamento di quote di TFR mentre è confermata la disciplina secondo cui i versamenti effettuati dal datore di lavoro concorrono a formare il plafond di deducibilità in capo al lavoratore.

I vantaggi fiscali della riforma:
• La deducibilità dei contributi versati da ed a favore di familiari fiscalmente a carico: si detraggono in primo luogo dal reddito del soggetto fiscalmente a carico fino a capienza e per quanto residua dal reddito del pater familias _ art. 10 del TUIR; comma 5, art. 8 DLgs 252/05 _;
• Viene introdotto un regime di particolare favore per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della riforma: per tali lavoratori e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 per un per un importo pari alla differenza fra euro 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad euro 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.
• E’ introdotta la facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, alla perdita dei requisiti di partecipazione ed al raggiungimento dell’età pensionabile;
• Il comma 8 dell’art. 11 del Decreto disciplina il reintegro delle anticipazioni conseguite, e volto a ricostruire la posizione individuale antecedente alla percezione. I contributi destinati al reintegro della posizione individuale sono deducibili per la parte non eccedente il massimale di euro 5.164,57 mentre per l’eccedenza verrà riconosciuto un credito d’imposta, pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipo e proporzionalmente all’importo reintegrato.

L’art. 8, comma 4 del Decreto, fissa al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell’importo dei contributi non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Gli iscritti ai fondi possono calcolare la percentuale massima di versamento che rispetti i propri limiti di deducibilità utilizzando delle tavole apposite.


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